Chi siamo
La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ETS

Sede legale: via Bufalini, 6 – 50122 Firenze
Sede operativa e uffici: Costa San Giorgio, 2 – 50125 Firenze
La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ETS è stata costituita nel 1998 da Fondazione CR Firenze a seguito del progetto di recupero degli immobili dell’eredità Bardini, promosso all’inizio degli anni Novanta, e della successiva acquisizione del complesso di Fonte Lucente, di proprietà Peyron.
Gli obiettivi della Fondazione sono:
- il restauro del complesso Bardini, costituito dagli immobili e dal giardino di Costa San Giorgio, al fine di creare uno spazio museale e un centro di cultura volto alla valorizzazione dei giardini storici;
- la valorizzazione di villa Peyron al Bosco di Fontelucente, sulle colline di Fiesole, con le raccolte d’arte e le risorse naturalistiche e ambientali annesse, attraverso la selezione ed esposizione degli oggetti d’arte, la gestione, la conservazione, la manutenzione e la visita del parco e di tutto il complesso immobiliare;
- progettare, realizzare, restaurare e gestire immobili, musei e giardini monumentali; realizzare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organizzare mostre ed esposizioni d’arte e di antiquariato, svolgere attività di studio, ricerca e documentazione nel campo della storia dell’arte e dell’architettura; coordinare ed offrire attività di supporto e organizzazione ad altri Enti e Associazioni che abbiano scopi analoghi.
Organi
Presidente
Dott. Jacopo SPERANZA (vedi scheda)
Consiglieri
Prof. Carlo Sisi
Prof. Marco Carini
Dott. Luca Guicciardini Corsi Salviati
Dott.ssa Ludovica Sebregondi
Collegio dei revisori
Dott. Iacopo Conti, organo di controllo effettivo
Dott. Antonella Giacchetti, organo di controllo supplente
Segretario Generale
Rag. Renato Gordini
Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron ETS promossa da Fondazione CR Firenze
sede legale: via Bufalini, 6 – 50122 Firenze
sede operativa e uffici: Costa San Giorgio, 2 – 50125 Firenze
Statuto
Art. 1
Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), è corrente la “Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron – ETS”, d’ora in avanti “Fondazione”, ente strumentale della Fondazione CR Firenze (“Ente Fondatore”).
La Fondazione ha sede in Firenze, Via Bufalini n. 6.
Art. 2
La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
- educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale indicate dal presente Statuto;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.
In attuazione delle suddette attività di interesse generale, la “Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron” persegue per fini di pubblica utilità i seguenti scopi istituzionali:
– restaurare, attrezzare, valorizzare come spazio museale il parco del complesso Bardini e le sue pertinenze quali la Villa, la Loggia, l’accesso su via dei Bardi e quello su Costa San Giorgio e quant’altro funzionale alla fruizione di tale parco. La Fondazione intende fare del parco Bardini e sue pertinenze, un centro di cultura, in particolare specializzato per la valorizzazione di giardini e spazi verdi, nel quadro di un indirizzo generale volto alla tutela dell’ambiente naturale;
– valorizzare la villa “Il Bosco di Fonte Lucente”, il suo parco e le raccolte nella medesima contenute, attraverso la selezione ed esposizione anche turnaria degli oggetti d’arte, la gestione, la conservazione, manutenzione e visita del parco, ed in genere la gestione di tutto il complesso immobiliare;
– progettare, realizzare, restaurare e gestire immobili, musei e giardini monumentali, realizzare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organizzare mostre ed esposizioni d’arte e di antiquariato, svolgere attività di studi, ricerche, documentazioni, divulgazioni nel campo della storia dell’arte e della architettura, realizzare attività di formazione e promozione, coordinare ed offrire attività di supporto e organizzazione ad altri Enti e Associazioni, anche internazionali, che abbiano scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione ed esercitare qualunque attività utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.
– organizzazione e svolgimento delle ulteriori iniziative e attività indicate al successivo art. 3.
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Fermo quanto precede, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Per il sostegno delle proprie attività istituzionali la Fondazione potrà, inoltre, svolgere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore.
Art. 3
Nel programma delle attività della Fondazione, oltre al previsto restauro del complesso monumentale compreso tra Via dei Bardi e Costa San Giorgio in Firenze, sono ricomprese iniziative culturali, artistiche e museali, idonee a valorizzare il complesso nel rispetto dell’ambiente e della natura monumentale del complesso.
Al fine di perseguire gli scopi sociali e ferma restando la natura non profit della Fondazione, la sua operatività sarà per quanto possibile indirizzata nel rispetto e nei limiti delle norme sugli Enti non commerciali, a permettere una gestione finanziariamente autosufficiente del parco e delle sue pertinenze così come delle iniziative culturali da promuovere e di tutte le altre sue attività. Pertanto si instaureranno anche rapporti giuridici strumentali ad assicurare proventi in grado di fare fronte agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di gestione del complesso Bardini e di eventuali altri immobili, di svolgimento di iniziative culturali e di ogni altra spesa funzionale alla vita dell’ente.
A tal fine l’Ente stesso potrà concedere anche su corrispettivo, con appositi contratti a termine, l’uso, la fruizione o la gestione di locali o servizi, anche con riferimento a singole manifestazioni.
Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione conferito dall’Ente Fondatore, di valore pari ad Euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto) e, comunque, non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall’Ente Fondatore o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- b) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi annuali eventualmente concordati a carico dell’Ente Fondatore;
- da altri e ulteriori apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dall’Ente Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
Art. 5
La Fondazione, in quanto ente strumentale, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nel rispetto ed entro i limiti della propria autonomia giuridica, delle proprie finalità istituzionali e del proprio equilibrio economico-patrimoniale, si adegua alle previsioni del “Regolamento interno dei rapporti tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e le fondazioni strumentali”, nella formulazione tempo per tempo vigente, ovvero ad altro analogo documento, comunque denominato, allo scopo eventualmente adottato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e comunicato alla Fondazione.
Art. 6
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l’Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico, se nominato ai sensi dell’art. 12.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Il Presidente ed i Consiglieri vengono nominati dall’Ente fondatore, che potrà stabilire l’entità dei compensi da erogarsi sotto forma di gettoni di presenza.
Il mandato di ciascun Consigliere dura quattro anni e termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato, ferma la possibilità di riconferma.
Fermo quanto precede e in via transitoria, tutti i membri del Consiglio in carica al momento dell’approvazione delle modifiche di adeguamento del presente Statuto al Codice del Terzo Settore cesseranno dalla carica all’atto dell’iscrizione al RUNTS delle stesse modifiche, con possibilità di essere riconfermati. A seguito dell’avvenuta iscrizione di tali modifiche, l’Ente Fondatore provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri, i quali dureranno in carica fino alla riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2027 e, alla scadenza, potranno essere riconfermati.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di due volte all’anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga richiesta la convocazione da almeno tre Consiglieri.
Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, PEC o altro mezzo idoneo da far pervenire a destinazione almeno 5 (cinque) giorni prima salvo casi d’urgenza, nel qual caso la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data di convocazione.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano.
Si intende Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione, in presenza delle seguenti condizioni:
- che sia possibile accertare l’identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione;
- che sia consentito al verbalizzante di avere adeguata percezione e cognizione degli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e prendere visione dei documenti relativi alla riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di due terzi dei membri del Consiglio.
Tutti i verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario, nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti, e devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e trascritti su apposito libro.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, tra l’altro: determina le modalità di investimento del proprio fondo di dotazione, delibera l’acquisto e la vendita di immobili, la stipula di contratti di locazione e di comodato senza limitazioni di tempo, la contrazione di mutui e prestiti, l’accettazione di lasciti e donazioni, la stipula di contratti di lavoro con il personale dipendente, decide sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
In particolare approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno successivo; il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato dal programma dell’attività da svolgere per l’anno successivo; approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente; il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull’attività.
In una parola compie tutti gli atti necessari od utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Art. 10
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Fondazione e sovraintende alla sua attività. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni. Egli ha i poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
Il Presidente potrà delegare ad altri Consiglieri la rappresentanza della Fondazione, per singoli atti o per categorie di atti, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, al Consigliere qualificato anziano a norma del precedente art. 8.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un vice presidente che sostituisca il Presidente, con uguali poteri, in tutti i casi di sua assenza o impedimento.
Art. 12
Il Consiglio potrà deliberare sulla istituzione di un Comitato scientifico composto da tre a cinque membri che avrà poteri di delibera consultiva sulle questioni di cui verrà investito dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ed i membri del Comitato scientifico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo di durata della carica del Consiglio di Amministrazione che li ha espressi. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del Comitato il Consiglio di Amministrazione provvede alla reintegrazione.
Il Comitato elegge tra i propri membri il Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza spetta al membro più anziano di età.
Quanto alle modalità di convocazione del Comitato e di tenuta delle riunioni dello stesso si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 8
Art. 13
L’Ente Fondatore nomina l’Organo di controllo, di composizione monocratica, nella persona di un controllore unico, cui sono attribuite le competenze stabilite per legge. All’atto della nomina viene altresì nominato un controllore supplente, il quale entrerà in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del controllore unico, con effetto dal giorno in cui riceverà, dal Presidente, la notizia dell’anzidetta cessazione.
Al controllore unico e al controllore supplente si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
Il controllore unico e il controllore supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile.
L’Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio di durata della sua carica. Il controllore è rieleggibile.
All’atto della nomina, l’Ente Fondatore potrà riconoscere all’Organo di controllo un compenso per la carica ricoperta.
L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Laddove sia richiesto per legge o comunque ritenuto opportuno, l’Ente Fondatore nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito Registro.
Qualora l’Ente Fondatore ritenga di attribuire all’Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, sia il controllore unico, sia il controllore supplente, dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale anche al di fuori dei propri membri, determinandone compensi, poteri e funzioni, fra le quali potrà essere ricompresa quella di Segretario del Consiglio.
Il Segretario Generale cura gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali della gestione della Fondazione e predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo. Inoltre è di sua spettanza l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, la firma della corrispondenza ordinaria, nonché il compimento degli altri atti e funzioni che gli venissero delegati dal Consiglio, il quale potrà anche stabilire gli eventuali compensi da riconoscere al Segretario.
Art. 15
L’esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all’anno solare. Il primo esercizio decorre dalla data dell’atto costitutivo e termina il 31 dicembre 1996.
Per ciascun esercizio sociale deve essere predisposto il relativo bilancio consuntivo, redatto e depositato secondo la disciplina stabilita dal Codice del Terzo Settore.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, superano l’importo previsto dall’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 16
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altro/i ente/i del Terzo Settore, nel rispetto della disciplina applicabile e in particolare previo parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore, mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.
All’atto dello scioglimento, i beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre vigenti disposizioni di Legge in materia