Title Image

Statuto

Art. 1
E’ istituita da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron”.

Art. 2

La “Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron” ha sede in Firenze, Via Bufalini n. 6.

Art. 3
La “Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron” persegue per fini di pubblica utilità i seguenti scopi istituzionali:

– restaurare, attrezzare, valorizzare come spazio museale il parco del complesso Bardini e le sue pertinenze quali la Villa, la Loggia, l’accesso su via dei Bardi e quello su Costa San Giorgio e quant’altro funzionale alla fruizione di tale parco. La Fondazione intende fare del parco Bardini e sue pertinenze, un centro di cultura, in particolare specializzato per la valorizzazione di giardini e spazi verdi, nel quadro di un indirizzo generale volto alla tutela dell’ambiente naturale;

– valorizzare la villa “Il Bosco di Fonte Lucente”, il suo parco e le raccolte nella medesima contenute, attraverso la selezione ed esposizione anche turnaria degli oggetti d’arte, la gestione, la conservazione, manutenzione e visita del parco, ed in genere la gestione di tutto il complesso immobiliare;

– progettare, realizzare, restaurare e gestire immobili, musei e giardini monumentali, realizzare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organizzare mostre ed esposizioni d’arte e di antiquariato, svolgere attività di studi, ricerche, documentazioni, divulgazioni nel campo della storia dell’arte e della architettura, realizzare attività di formazione e promozione, coordinare ed offrire attività di supporto e organizzazione ad altri Enti e Associazioni, anche internazionali, che abbiano scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione ed esercitare qualunque attività utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4
Nel programma delle attività della Fondazione, oltre al previsto restauro del complesso monumentale compreso tra Via dei Bardi e Costa San Giorgio in Firenze, sono ricomprese iniziative culturali, artistiche e museali, idonee a valorizzare il complesso nel rispetto dell’ambiente e della natura monumentale del complesso.

Al fine di perseguire gli scopi sociali e ferma restando la natura non profit della Fondazione, la sua operatività sarà per quanto possibile indirizzata nel rispetto e nei limiti delle norme sugli Enti non commerciali, a permettere una gestione finanziariamente autosufficiente del parco e delle sue pertinenze così come delle iniziative culturali da promuovere e di tutte le altre sue attività. Pertanto si instaureranno anche rapporti giuridici strumentali ad assicurare proventi in grado di fare fronte agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di gestione del complesso Bardini e di eventuali altri immobili, di svolgimento di iniziative culturali e di ogni altra spesa funzionale alla vita dell’ente.

A tal fine l’Ente stesso potrà concedere anche su corrispettivo, con appositi contratti a termine, l’uso, la fruizione o la gestione di locali o servizi, anche con riferimento a singole manifestazioni.

Art. 5
Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonterà a Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) pari ad Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto virgola quarantacinque) corrispondenti all’importo messo a disposizione dall’Ente fondatore.

Detto patrimonio potrà essere successivamente incrementato anche da contributi e donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati. Le rendite del patrimonio della Fondazione ed eventuali proventi, contributi e donazioni non destinati all’incremento del patrimonio stesso saranno comunque utilizzati per l’ottenimento degli scopi della Fondazione. Le erogazioni liberali disposte a favore della Fondazione, sia da persone fisiche che da imprese, beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 6
La Fondazione provvede all’adempimento dei propri scopi statutari:

a) con il fondo di dotazione e con i redditi da esso derivanti;

b) con ogni altro contributo ed elargizione da chiunque provenga sia esso diretto ad incremento del fondo di dotazione che diretto a specifici fini pur sempre rientranti nello scopo della Fondazione;

c) con ogni altro provento comunque derivante dalla gestione.

Art. 7
Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi dell’art. 10;

il Segretario Generale;

il Collegio dei Revisori;

il Comitato Scientifico, se nominato ai sensi dell’art. 13.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il Presidente ed i Consiglieri vengono nominati dall’Ente fondatore, che potrà stabilire l’entità dei compensi da erogarsi sotto forma di gettoni di presenza.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di due volte all’anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga richiesta la convocazione da almeno tre Consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano.

Si intende Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di due terzi dei membri del Consiglio.

Tutti i verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario, nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti, e devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e trascritti su apposito libro.

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, tra l’altro: determina le modalità di investimento del proprio fondo di dotazione, delibera l’acquisto e la vendita di immobili, la stipula di contratti di locazione e di comodato senza limitazioni di tempo, la contrazione di mutui e prestiti, l’accettazione di lasciti e donazioni, la stipula di contratti di lavoro con il personale dipendente, decide sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In particolare approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno successivo; il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato dal programma dell’attività da svolgere per l’anno successivo; approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente; il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull’attività.

In una parola compie tutti gli atti necessari od utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio ambito, un Comitato Esecutivo costituito da tre membri, compreso fra questi il Presidente quale membro di diritto, delegando ad esso parte dei propri poteri, determinandone l’ampiezza e le modalità di esercizio.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica fino alla scadenza della rispettiva carica di Consigliere e possono essere confermati.

Art. 11
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Fondazione e sovraintende alla sua attività. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni. Egli ha i poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente potrà delegare ad altri Consiglieri la rappresentanza della Fondazione, per singoli atti o per categorie di atti, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, al Consigliere qualificato anziano a norma del precedente art. 9.

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un vice presidente che sostituisca il Presidente, con uguali poteri, in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Art. 13
Il Consiglio potrà deliberare sulla istituzione di un Comitato scientifico composto da tre a cinque membri che avrà poteri di delibera consultiva sulle questioni di cui verrà investito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed i membri del Comitato scientifico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo di durata della carica del Consiglio di Amministrazione che li ha espressi. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del Comitato il Consiglio di Amministrazione provvede alla reintegrazione.

Il Comitato elegge tra i propri membri il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza spetta al membro più anziano di età.

Art. 14
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dall’Ente fondatore tra gli iscritti ai Revisori Contabili, essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato e comunque uno di essi deve essere presente alle riunioni in cui sono presentati i bilanci per l’approvazione.

Assume la Presidenza del Collegio il componente iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti più anziano di età.

Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale anche al di fuori dei propri membri, determinandone compensi, poteri e funzioni, fra le quali potrà essere ricompresa quella di Segretario del Consiglio.

Il Segretario Generale cura gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali della gestione della Fondazione e predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo. Inoltre è di sua spettanza l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, la firma della corrispondenza ordinaria, nonché il compimento degli altri atti e funzioni che gli venissero delegati dal Consiglio, il quale potrà anche stabilire gli eventuali compensi da riconoscere al Segretario.

Art. 16
L’esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all’anno solare. Il primo esercizio decorre dalla data dell’atto costitutivo e termina il 31 dicembre 1996.

Art. 17

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio risultante dalla chiusura sarà devoluto ad altro ente non commerciale, designato dal Consiglio di Amministrazione, che abbia tra i suoi scopi analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il liquidatore sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di Legge in materia.